La Sicilia sbilancerà ancora il suo debito miliardario? Come si scrivono le leggi?

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di Guido Di Stefano

Non sappiamo proprio cosa aspettarci. Ci indebiteremo ulteriormente per realizzare parte di quello che andava fatto con i “perduti” fondi europei? Chissà! Magari sono solo “rumors”.

    Intanto prima di dedicarci alle ultime fibrillazioni del bilancio regionale premettiamo qualche considerazione: c’erano una volta in Italia e in Sicilia, anzi nei parlamenti e nei governi di elezione democratica, persone che producevano leggi che, nella loro semplicità, erano vere riforme; poi vennero i riformatori e i rivoluzionari e chiamarono riforme i loro capolavori pregni di bizantinismi e burocraticismi; e, poiché la legge non ammette ignoranza, si cercava di impostare la legislazione secondo i canoni essenziali e democratici  della “fluida” lettura e della immediata (istantanea) e compiuta  comprensione, da parte di “tutti” i cittadini, non obbligati a essere “specialisti” e/o topi di biblioteca chini a rincorrere tutti i “richiami”.

    Insomma c’era una volta il rispetto per la democrazia e per i popoli.

    Senza portarla per le lunghe vi portiamo un esempio immediatamente e semplicemente collegabile alle sopra esposte “elucubrazioni”.

    Scorrendo  velocemente la GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) del 20-11-2015, Parte I n. 48, troviamo

“RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE”

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

       nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,

       ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale

AVVISO DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 settembre 2015, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 9 settembre 2015, al fine di ovviare ad un errore materiale, si apporta la seguente modifica:

– all’articolo 1, comma 5 e comma 6, sostituire le parole “di cui al comma 3” con le parole “di cui al comma 4”.

(2015.46.2699)017

    Senza dubbio il testo è semplicissimo e ogni singola parola è comprensibilissima; ma qual è l’intimo significato del tutto?  Si impone la “ricerca” delle fonti e cioè  la menzionata Legge 21/2015, prestando particolare attenzione all’articolo 1 , ai suoi commi e per completezza alle relative note esplicative. Abbiamo Stralciato il tutto per voi (articolo 1 completo e connesse note esplicative della  L.R. 21/2015) e ve lo alleghiamo augurandovi buona lettura e “immediata” comprensione.  In ogni caso  trattando la legge somme decisamente significative sarebbe troppo reclamare dai responsabili la massima attenzione e il massimo rispetto per il denaro di noi contribuenti e di noi cittadini?

    Passiamo ora al sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione” e ai decreti mandati su esso in pubblicazione dal 16 al 20 novembre 2015.

   Ritualmente segnaliamo che, provenienti dai giorni 11, 12 e 13 novembre, troviamo in variazioni diverse oltre Euro 1.800.000,00.

   E tanto per restare nella tradizione riscontriamo somme destinate al futuro che verrà. Sicchè :

il DDG n. 2820 del 17/11/2015 pubblicato il 17.11.2015 alle ore 13.10 tratta la riproduzione economie  sul cap. 842437 per “ Interventi per la realizzazione della misura B.6 “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” del piano di azione e coesione (PAC) – “nuove azioni” (altre azioni a gestione regionale)” per un importo complessivo di Euro  6.100.000,00, di cui Euro 2.187.500,00 spendibili nell’esercizio 2015 ed Euro 3.912.500,00 vincolati per il futuro;

dal canto suo il DDG n. 2821 del 17/11/2015 pubblicato il  17.11.2015 alle ore 13.12  tratta euro 7.641.453,00 (Riproduzione economie) nel catitolo di Nuova Istituzione 652404 (efficientamento energetico) assegnando Euro 1.530.647,50 al 2015 ed Euro 6.110.805,50 al 2016.

    Siamo proprio delle formichine “risparmiose”!

    E in chiusura constatiamo che tutte le altre variazioni (non citate) della settimana (periodo 16-20 novembre) ammontano a  oltre Euro 30.000.000,00.

 


Allegato: Art. 1 e relative note della L.R. 21/2015

LEGGE 30 settembre 2015, n. 21. Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 41 del 9-10-2015 (n. 36)

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014

  1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il disavanzo di gestione dell’esercizio finanziario 2014, determinato per i fondi liberi in 1.868.846.834,37 euro sulla base delle risultanze effettive della gestione dell’esercizio finanziario 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto di euro 145.000.000,00, è ripianato in sette esercizi a decorrere dal 2015 a quote costanti ciascuna pari a euro 246.263.833,48, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente è adottato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, di cui all’Allegato 2 alla presente legge.
  3. La quota di disavanzo dell’esercizio finanziario 2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari ad euro 145.000.000,00 di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è ripianata nell’esercizio finanziario 2015.
  4. Il disavanzo complessivo alla data dell’1 gennaio 2015, determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, Allegato 5/2 in 6.963.105.178,16 euro, al netto del risultato della gestione dell’esercizio finanziario 2014 pari ad euro 1.868.846.834,37, di cui al comma 1, e delle somme già iscritte nei fondi per la rassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale per l’esercizio finanziario 2015 pari a 168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è ripianato in trenta esercizi a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro ciascuna a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 3, comprensivo del disavanzo all’1gennaio 2015 di euro 1.931.548.244,41, è determinato anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate di seguito indicate:

Parte accantonata

– Fondo crediti di dubbia esigibilità 55.439.708,59

– Accantonamento residui perenti 486.358.750,03

Totale parte accantonata 541.798.458,62

Parte vincolata

– Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 314.194.635,63

– Vincoli derivanti da trasferimenti 4.122.251.959,64

Totale parte vincolata 4.436.446.595,27

Parte destinata agli investimenti 53.311.879,87

Totale parte destinata agli investimenti 53.311.879,87

  1. Per effetto della determinazione del disavanzo complessivo di cui al comma 3 le quote del risultato di amministrazione vincolato sono rideterminate rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in euro 4.439.778.521,91, 4.950.727.671,08 e 4.608.629.250,02 euro.

… OMISSIS …

Note all’art. 1, comma 1:

– L’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

«Risultato di gestione. – 1. Il disavanzo di gestione dell’esercizio finanziario 2014, stimato in complessive 1.755.000 migliaia di euro, è ripartito in tre annualità pari a 585.000 migliaia di euro iscritte in ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.».

– Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.” così dispone:

«Art. 9. – Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed  università – 5. In deroga all’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere  del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti  necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.».

Note all’art. 1, comma 3:

L’articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.” così dispone:

«Risultato della gestione finanziaria 2014 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie. – 1. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell’esercizio finanziario 2015, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, stimato in 145.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni e delle province già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo nell’anno 2015 delle autorizzazioni medesime di cui:

  1. a) all’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
  2. b) all’articolo 78, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.”.

Nota all’art. 1, comma 4:

I commi 7 e 16 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 3 – Principi contabili generali e applicati – 7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014,

al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

  1. a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
  2. b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
  3. c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la re imputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
  4. d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
  5. e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
  6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 15, l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
  7. a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
  8. b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
  9. c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.».

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